Ordinanza sulla protezione della corona
Ordinanza sulla protezione della corona sassone - SächsCoronaSchVO
Dal 30 ottobre 2020
Sulla base dell'articolo 32 frase 1 in combinato disposto con l'articolo 28 cpv. 1 frasi 1 e 2 della legge del 20 luglio 2000 sulla protezione dalle infezioni (Gazzetta ufficiale federale I pag. 1045), di cui l'articolo 28 cpv. 1 frasi 1 e 2 è sostituito dall'articolo 1 numero 6 della legge del 27 marzo 2020 (Gazzetta ufficiale federale I pag. 587), in combinato disposto con il § 7 dell'ordinanza del governo del Land Sassonia e del Ministero degli affari sociali e della coesione sociale del Land Sassonia sulla regolamentazione delle responsabilità ai sensi della legge sulla protezione dalle infezioni e sul rimborso dei costi delle vaccinazioni e di altre misure profilattiche del 9 marzo 2020 (BGBl. I pag. 587). Gennaio 2019 (SächsGVBl. pag. 83), modificata dall'ordinanza del 13 marzo 2020 (SächsGVBl. pag. 82), il Ministero degli affari sociali e della coesione sociale del Land Sassonia ha emanato i seguenti decreti
§ 1
Principi
(1) In occasione della pandemia di Corona, tutti sono invitati a ridurre al minimo indispensabile i contatti fisico-sociali con persone diverse dai membri della propria famiglia. Ove possibile, deve essere mantenuta una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone e devono essere osservate ulteriori misure per prevenire l'infezione (restrizione del contatto). Questi principi si applicano a tutti i settori della vita, compresi i luoghi di lavoro.(2) Oltre alle disposizioni di cui al § 3, si raccomanda vivamente di indossare un copri naso a bocca quando si entra in contatto in luoghi pubblici, al fine di ridurre il rischio di infezione per sé e per gli altri. Questo include anche l'igiene regolare delle mani e l'evitare il contatto con il viso. I genitori e i tutori dovrebbero assicurarsi che i loro figli o le persone sotto la loro custodia rispettino queste raccomandazioni, se sono in grado di farlo. Le persone con disabilità e quelle con problemi di salute possono, se non sono in grado di farlo, astenersi dall'indossare il copri-bocca. È consentito rinunciare temporaneamente alla copertura della bocca e del naso a contatto con persone con problemi di udito che dipendono dalla lettura dei movimenti delle labbra. La ventilazione regolare deve essere garantita in locali chiusi. Per migliorare la tracciabilità dei contatti con le persone infette, si raccomanda vivamente l'uso dell'App Corona-Warn del governo federale.
(3) Si raccomanda vivamente di astenersi generalmente da viaggi e visite private - comprese le visite di parenti, se non per buoni motivi. Questo vale anche all'interno della Germania e per le escursioni turistiche sovraregionali.
§ 2
Limitazione dei contatti, controllo della distanza
(1) Il soggiorno in pubblico è consentito solo con i membri del proprio nucleo familiare e di un altro nucleo familiare fino ad un massimo di dieci persone. Riunioni private, incontri, eventi e celebrazioni nella propria vita domestica
sono ammessi con i membri del proprio nucleo familiare e con un altro nucleo familiare fino a un massimo di dieci persone o con un massimo di cinque persone in totale.
(2) La distanza minima di 1,5 metri deve essere mantenuta negli impianti e per le offerte secondo il § 5.
(3) La distanza minima di 1,5 metri e il comma 1 non si applicano negli asili nido, negli edifici scolastici e nei locali scolastici, in occasione di manifestazioni scolastiche e nel caso di offerte ai sensi dell'articolo 32 del Libro 8 del Codice sociale - Servizi per l'infanzia e la gioventù - (SGB VIII) nella versione promulgata l'11 settembre 2012 (Gazzetta ufficiale federale I pag. 2022), modificata da ultimo dall'articolo 3, comma 5, della legge del 9 ottobre 2020 (Gazzetta ufficiale federale I pag. 2075). La distanza minima o le misure di protezione alternative possono essere determinate dal decreto generale del Ministero degli affari sociali e della coesione sociale dello Stato che disciplina il funzionamento delle strutture di assistenza diurna, delle scuole e dei convitti in relazione alla lotta contro la pandemia di SARS-CoV-2. La frase 1 si applica di conseguenza agli istituti di formazione e perfezionamento professionale, scolastici o accademici.
(4) Il paragrafo 1 non si applica alle riunioni nelle chiese e nei locali delle comunità religiose a scopo di pratica religiosa, né ai funerali.
5. La sottoclausola 1 non si applica alle riunioni del Parlamento, del Governo dello Stato e degli organi di rappresentanza locale, nonché delle autorità, dei tribunali, delle procure o di altri organismi che svolgono funzioni pubbliche e alle misure a favore dell'approvvigionamento o dell'assistenza sanitaria della popolazione, nonché alle riunioni dei consigli locali e dei loro comitati e organi, alle riunioni di nomina dei partiti politici e delle associazioni di elettori e alle necessarie riunioni di comitato delle persone giuridiche di diritto privato e pubblico, alle riunioni di lavoro e alle manifestazioni delle parti sociali.
§ 3
Copri bocca e naso
(1) Deve essere indossato un copri naso a bocca:
1. quando si utilizzano i trasporti pubblici per il trasporto di persone, compresi i taxi, o i servizi regolari di trasporto per il trasporto tra il luogo di residenza/casa e le strutture delle persone con disabilità, delle persone bisognose di cure o dei pazienti per le loro cure
2. quando si soggiorna nei negozi e nei negozi all'ingrosso e al dettaglio,
3. durante un soggiorno in strutture sanitarie ai sensi del § 23 comma 3 frase 1 della legge sulla protezione dalle infezioni e da parte dei dipendenti di servizi di assistenza ambulatoriale nell'esercizio delle cure. Sono escluse le sale di trattamento specifiche e i pazienti ricoverati in ospedale al loro posto per ricevere cibo e bevande e nelle loro stanze;
4. durante le visite alle strutture ai sensi del § 36 comma 1 numero 2 della legge sulla protezione contro le infezioni,
5. quando si soggiorna in qualsiasi locale aperto al pubblico con regolare accesso al pubblico:
a) nei centri commerciali, nelle strutture ricettive (aree di circolazione e comuni, sale da pranzo fino al raggiungimento della piazza) e negli edifici della pubblica amministrazione
b) in banche, casse di risparmio e assicurazioni,
c) in tutte le strutture di ristorazione, compresi gli snack bar e i caffè, per la consegna e la raccolta di cibi e bevande da asporto,
d) nelle chiese e nelle stanze delle comunità religiose, ad eccezione della ricezione rituale di cibi e bevande,
e) negli istituti di istruzione e formazione professionale, scolastica o accademica e nei loro locali, ad eccezione dell'insegnamento nelle scuole di musica e di danza, o se viene rispettata la distanza minima di 1,5 metri
6. in caso di permanenza negli edifici scolastici, nei locali delle scuole e in occasione di eventi scolastici; ciò non vale,
a) se viene rispettata la distanza minima di 1,5 metri
b) per il livello primario,
c) per gli accaparramenti,
d) nell'istruzione degli allievi del livello secondario inferiore,
e) nell'insegnamento di scuole con bisogni speciali a livello di scuola secondaria inferiore, anche per gli insegnanti e altro personale coinvolto nell'insegnamento,
f) nell'insegnamento del Werkstufe delle scuole speciali con particolare attenzione allo sviluppo intellettuale,
g) nell'insegnamento inclusivo per le aree dell'udito e della specializzazione linguistica, e
h) ricevere cibo e bevande nell'edificio della scuola; e
7. nelle fermate degli autobus, nelle stazioni ferroviarie, nelle zone pedonali, nelle aree dedicate allo sport e al gioco (ad eccezione dei bambini al di sotto dei dieci anni), nei mercati settimanali e negli stand di vendita all'aperto. Questo vale dalle 6.00 alle 24.00. Sono escluse le locomotive senza fermarsi con mezzi di trasporto e attività sportive.
(2) I bambini fino all'età di sei anni sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1. Il paragrafo 1 non si applica al personale nel caso in cui siano state adottate altre misure di protezione o non vi sia alcun contatto con il cliente. Il § 1, comma 2, frasi 4 e 5 si applica di conseguenza. Per giustificare un'esenzione dall'obbligo di cui al comma 1, è sufficiente concedere l'accesso a un lasciapassare per disabili gravi o a un certificato medico. A questo proposito, l'utilizzo e la permanenza ai sensi del comma (1) non possono essere negati per motivi di protezione contro le infezioni. Alle persone che, contrariamente all'obbligo di cui al comma (1), non indossano la copertura per la bocca o il naso senza eccezione ai sensi delle frasi da 2 a 4, è vietato l'uso della carta di cui al comma (1), prima frase, numero 1, alternativa 1, e il soggiorno ai sensi del comma (1), prima frase, numeri da 2 a 7.
§ 4
Chiusura di strutture e servizi
(1) È vietato aprire e operare, ad eccezione delle offerte online consentite di:
1. istituti di istruzione e formazione che non fanno parte della
servire la formazione professionale, scolastica o accademica,
2.piscine all'aperto, piscine coperte, terme, bagni termali, nella misura in cui non sono strutture di riabilitazione
3. bagni di vapore, saune a vapore e saune
4. palestre e strutture simili, a condizione che non siano utilizzate per trattamenti necessari dal punto di vista medico,
5. sale giochi, casinò, negozi di scommesse e simili,
6. impianti e attrezzature per il tempo libero e lo sport amatoriale, ad eccezione degli sport individuali, in coppia o con i propri sport domestici e scolastici Ciò non vale per gli allenamenti organizzati per gli sport individuali e le loro competizioni sportive senza un pubblico, così come per gli sportivi,
a) per i quali esiste un contratto di lavoro che li obbliga a svolgere un'attività sportiva in cambio di una retribuzione, il cui scopo principale è quello di guadagnarsi da vivere; o
b) che appartengono alla squadra federale (squadra olimpica, squadra prospettica, squadra juniores 1) e alla squadra juniores 2 della Confederazione tedesca dello sport olimpico o alla squadra superiore dell'Associazione tedesca degli sport per disabili o alla squadra in un centro di prestazioni juniores nel Libero Stato di Sassonia
7. parchi di divertimento, parchi di divertimento, giardini botanici e zoologici, zoo, attività ricreative,
8. feste popolari, fiere, mercatini di Natale,
9. discoteche, locali da ballo,
10. fiere, conferenze e congressi,
11. musei, scuole di musica, cinema, teatri, teatri, teatri d'opera, sale da concerto, sale da concerto, teatri musicali, club e circoli musicali e strutture pubbliche adeguate
12. biblioteche, ad eccezione del prestito dei media e ad eccezione delle biblioteche specializzate e delle biblioteche universitarie, della Biblioteca statale e universitaria sassone e della Biblioteca nazionale tedesca
13. offerte di servizi di assistenza ai bambini e ai giovani senza sostegno socio-educativo, strutture e offerte di attività ricreative per bambini e giovani,
14° Circo,
15. centri di prostituzione, eventi di prostituzione, agenzie di prostituzione, veicoli di prostituzione,
16. viaggi in autobus e pernottamenti per turismo e gite scolastiche,17. eventi di intrattenimento,
18. esercizi di ristorazione e bar, pub e simili Sono escluse la consegna e la raccolta di cibi e bevande da asporto e il funzionamento delle mense e dei refettori;
19. gli stabilimenti che forniscono servizi di cura del corpo, ad eccezione delle cure mediche necessarie e dei parrucchieri
20. tutte le altre istituzioni e strutture che servono allo scopo di attività ricreative.
(2) L'ingresso e il lavoro degli operatori e dei dipendenti non sono coperti dal divieto di cui al paragrafo 1.
§ 5
Strutture, aziende e offerte con concetto di igiene e raccolta dati di contatto
(1) Gli impianti, gli stabilimenti e le offerte non vietate ai sensi del § 4 comma 1 sono consentiti a condizione che siano rispettate le norme igieniche di cui ai paragrafi da 2 a 4 e la raccolta dei dati di contatto di cui al paragrafo 6.
(2) Nei negozi e nei negozi all'ingrosso e al dettaglio non può essere presente più di un cliente per dieci metri quadrati di superficie di vendita.
(3) Si deve tener conto della norma di sicurezza sul lavoro SARS-CoV-2 del Ministero federale del lavoro e degli affari sociali, della norma di sicurezza sul lavoro SARS-CoV-2 nonché delle concretizzazioni settoriali esistenti degli istituti di assicurazione contro gli infortuni o dell'autorità di vigilanza e delle relative raccomandazioni dell'Istituto Robert Koch per la protezione contro le infezioni nelle loro rispettive versioni o concetti e raccomandazioni delle associazioni professionali. Ulteriori norme di protezione devono essere osservate in conformità con la sentenza generale del Ministero degli Affari Sociali e della Coesione Sociale dello Stato sull'ordinamento dei requisiti igienici per prevenire la diffusione del virus corona e con la sentenza generale del Ministero degli Affari Sociali e della Coesione Sociale dello Stato sulla regolamentazione del funzionamento degli asili, delle scuole e dei convitti in relazione alla lotta contro la pandemia di SARS-CoV-2.
(4) Sulla base delle raccomandazioni e dei regolamenti di cui al paragrafo 3, viene elaborato e attuato un concetto di igiene scritto separato. Questo concetto comprende in particolare la regolamentazione della distanza da altre persone e ulteriori misure igieniche. Il concetto di igiene deve designare una persona di contatto responsabile in loco per il rispetto e l'attuazione del concetto di igiene, delle restrizioni di contatto applicabili e delle norme sulla distanza e per l'uso di una copertura per la bocca e il naso. L'autorità competente può verificare il concetto di igiene e la sua conformità.
5. Nel caso di persone alloggiate o che lavorano in strutture di accoglienza o in alloggi collettivi per rifugiati, le autorità di accoglienza prendono accordi, a seconda della struttura o della proprietà, in coordinamento con le autorità competenti.
(6) I dati personali per il rilevamento delle infezioni sono raccolti dagli organizzatori e dai gestori di strutture, offerte e stabilimenti non vietati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, ad eccezione dell'area dei negozi all'ingrosso e al dettaglio, dei negozi e degli stand di vendita e in caso di consegna e raccolta di cibi e bevande da asporto. I seguenti dati personali saranno trattati a questo scopo: Nome, numero di telefono o indirizzo e-mail e codice postale dei visitatori e periodo della visita. Questi dati devono essere raccolti, protetti da controlli da parte di terzi e tenuti a disposizione delle autorità competenti per un mese dopo la fine della visita. Su richiesta, devono essere trasmessi a queste autorità; l'elaborazione per altri scopi non è consentita, salvo diversa disposizione della legge federale. I dati devono essere cancellati o distrutti immediatamente dopo la scadenza del termine.
(7) Se è prevista una raccolta digitale dei dati di contatto ai sensi del paragrafo 6, i seguenti dati aggiuntivi
1. una raccolta simile di dati di contatto del visitatore e
2. per consentire la raccolta di dati senza barriere
Chiunque assuma persone che
§ 6
Lavoratori stagionali
1. entrare temporaneamente nel territorio del Libero Stato di Sassonia dall'estero al fine di iniziare a lavorare regolarmente o per almeno tre settimane in un determinato periodo dell'anno (lavoratori stagionali)
2. vivono in alloggi condivisi, e
3.lavorare in aziende in cui più di dieci dipendenti, compresi i lavoratori temporanei, i dipendenti di una fabbrica e altre persone sono impiegati contemporaneamente, devono assicurarsi di avere un certificato medico in tedesco o inglese all'inizio del rapporto di lavoro che attesti che i test di biologia molecolare non hanno rivelato alcuna prova di infezione con il coronavirus SARS-CoV-2. Il test deve essere stato effettuato non più di 48 ore prima dell'arrivo. Le persone che non sono in possesso del certificato medico secondo la frase 1 non possono essere impiegate. L'agricoltore che impiega lavoratori stagionali è tenuto a notificare all'autorità competente l'inizio del lavoro dei lavoratori stagionali in linea di massima 14 giorni prima dell'inizio dei lavori. Una notifica successiva è sufficiente solo se il titolare può dimostrare in modo credibile che una notifica precedente non è stata possibile per motivi operativi o di altro tipo. La notifica deve includere i nomi dei lavoratori stagionali, il loro luogo di alloggio, il tipo e il periodo di attività e i dati di contatto del titolare. L'obbligo di notifica sussiste anche se i lavoratori stagionali cambiano l'attività o il datore di lavoro durante il loro soggiorno nella Repubblica Federale Tedesca.
§ 7
Regolamento di visita e di ingresso per le strutture sanitarie e di assistenza sociale
1. Le visite ai seguenti stabilimenti sono consentite alle condizioni di cui al paragrafo 2:
1. case di riposo e di cura,
2. istituti ai sensi del § 2 comma 1 della legge sassone del 12 luglio 2012 sull'assistenza e la qualità della vita (SächsGVBl. pag. 397), modificata da ultimo dalla legge del 6 giugno 2019 (SächsGVBl. pag. 466), e comunità di vita assistite ambulatoriali e gruppi residenziali con persone disabili ai sensi del § 2 comma 2 e 3 della legge sassone sull'assistenza e la qualità della vita, nella misura in cui la parte 2 della legge sassone sull'assistenza e la qualità della vita si applica ad essi
3. gli ospedali e le strutture di prevenzione e riabilitazione in cui vengono fornite cure mediche paragonabili a quelle fornite dagli ospedali (strutture ai sensi del § 23 comma 3 frase 1 n. 1 e 3 della legge del 20 luglio 2000 sulla protezione dalle infezioni (Foglio federale I pag. 1045), modificata da ultimo dall'articolo 5 della legge del 19 giugno 2020 (Foglio federale I pag. 1385)), e
4. gli istituti di assistenza ai bambini e ai giovani ricoverati che necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, prima frase, dell'articolo 19, paragrafo 1, prima frase, dell'articolo 34, prima frase, dell'articolo 35, dell'articolo 35 bis, paragrafo 2, punti 3 e 4, dell'articolo 42, paragrafo 1, seconda frase, e dell'articolo 42 bis, paragrafo 1, del libro ottavo del codice di sicurezza sociale, nonché le case di accoglienza in cui sono forniti servizi di assistenza all'integrazione per bambini e giovani
(2) Le istituzioni di cui al comma 1 sono tenute a mantenere la possibilità di partecipazione. Nell'ambito di un piano di igiene ai sensi del § 36 (1) n. 1 e 2 o del § 23 (5) della legge sulla protezione dalle infezioni o di un concetto indipendente, si stabilisce quanto segue mediante un regolamento sulle visite e, se necessario, sull'entrata e l'uscita delle strutture da parte dei residenti
garantire che le norme non portino al completo isolamento sociale delle persone interessate (concetto di visita basato sulle strutture e orientato ai residenti) In particolare, il regolamento deve contenere disposizioni sulle misure igieniche da rispettare, sul numero di visitatori, sulla tracciabilità delle possibili catene di infezione e sulla garanzia di una formazione pratica continua nelle professioni sanitarie e infermieristiche. Il § 5 comma 6 e 7 si applica per analogia. Le norme di visita e di ingresso devono essere adeguate all'attuale situazione di infezione regionale e devono essere in un rapporto adeguato tra la protezione delle persone assistite e i loro diritti e libertà personali.
(3) I workshop per persone disabili e le offerte di altri fornitori di servizi ai sensi dell'articolo 60 del Libro dei nove del Codice delle assicurazioni sociali del 23 dicembre 2016 (Foglio federale I pag. 3234), modificato da ultimo dall'articolo 8 della legge del 14 dicembre 2019 (Foglio federale I pag. 2789), devono avere un concetto di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene che tenga conto delle raccomandazioni e delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 3 e 4. Nel caso di dipendenti che vivono in impianti di cui al comma 1 numero 2, il concetto di sicurezza e igiene sul lavoro deve essere concordato con la rispettiva direzione dell'impianto residenziale dei dipendenti dell'officina. Si prendono accordi in relazione al rientro nella struttura, in particolare per quanto riguarda il trasporto e l'organizzazione del lavoro. Le frasi da 1 a 3 si applicano, mutatis mutandis, agli altri servizi di strutturazione diurna per persone con disabilità, per cui il concetto di sicurezza e igiene sul lavoro è sostituito dal concetto di igiene ai sensi del § 5, comma 4.
(4) Le udienze giudiziarie possono svolgersi in tutte le strutture di cui al comma 1. Ciò include il diritto alla presenza di consulenti procedurali, infermieri procedurali e altre parti del procedimento.
(5) Contatti in loco da parte di dipendenti dell'Ufficio per l'assistenza sociale e l'assistenza ai giovani, tutori, avvocati, notai, amministratori fiduciari e tutori legali, nonché da parte di persone con diritto di custodia, nella misura in cui è necessario occuparsi di questioni personali e sono ammessi anche i genitori con diritto di visita e di accesso. Sono consentite anche visite a scopo pastorale. Le visite devono essere coordinate in anticipo con la direzione del complesso industriale; quest'ultima può subordinare l'ammissione a determinate condizioni. In caso di sospetto, l'accesso deve essere negato in conformità con le linee guida dell'Istituto Robert Koch.
(6) È consentito anche l'ingresso da parte dei dipendenti delle autorità di vigilanza, della sorveglianza domiciliare e dei servizi medici delle assicurazioni sanitarie legali e private, nonché per le cure mediche e terapeutiche.
(7) Il Ministero degli Affari Sociali e della Coesione Sociale dello Stato può emanare ulteriori regolamenti e norme igieniche con decreto generale. Eccezioni possono essere consentite dalle autorità locali competenti in singoli casi, a condizione che ciò sia necessario o giustificabile dal punto di vista della legge sul controllo delle infezioni.
§ 8
Misure adottate dalle autorità locali competenti
(1) A seconda dell'attuale situazione infettiva regionale, le autorità locali competenti possono adottare misure più severe per contenere l'infezione. Tra questi, in particolare, l'ordine di rendere obbligatorio l'obbligo di indossare un copri naso a bocca in luoghi pubblici dove le persone si incontrano più da vicino o per periodi più lunghi. Le misure devono essere annunciate secondo le consuetudini locali. Le misure adottate devono essere verificate dalle autorità locali competenti per quanto riguarda il loro mantenimento.
(2) In caso di un aumento concreto e spazialmente limitato del numero di infezioni (hotspot), devono essere adottate misure adeguatamente limitate.
§ 9
Incontri
(1) Il diritto di riunione ai sensi della legge sassone del 25 gennaio 2012 sul diritto di riunione (SächsGVBl. pag. 54), modificata da ultimo dall'articolo 7 della legge dell'11. Maggio 2019 (SächsGVBl. pag. 358) rimane invariato.
(2) Nelle assemblee ai sensi del paragrafo 1, l'uso di un copribocca e di un copri naso è obbligatorio per tutti i partecipanti all'assemblea. Ciò vale anche per il presidente dell'assemblea e lo steward. All'aperto sono ammessi solo gruppi fissi. Il § 2 comma 2 e il § 3 comma 2 frase 1, 3 e 4 si applicano di conseguenza.
§ 10
Assistenza all'esecuzione, reati amministrativi
(1) Le autorità responsabili ai sensi del § 1 comma 1 frase 1 dell'ordinanza del governo dello Stato sassone e del Ministero degli affari sociali e della coesione sociale dello Stato sassone per la regolamentazione delle responsabilità ai sensi della legge sulla protezione dalle infezioni e per il rimborso delle spese per le vaccinazioni e altre misure profilattiche devono
1) le disposizioni del presente regolamento,
2. i doveri e le competenze dell'autorità sanitaria statale suprema ai sensi del § 1 comma 1 frase 3 dell'ordinanza del governo del Land Sassonia e del Ministero degli affari sociali e della coesione sociale del Land Sassonia per la regolamentazione delle responsabilità ai sensi della legge sulla protezione dalle infezioni e per il rimborso delle spese per le vaccinazioni e altre misure profilattiche in casi urgenti e
3. di attuare le misure adottate dall'autorità sanitaria statale suprema ai sensi del § 1 comma 2 dell'ordinanza del governo dello Stato sassone e del Ministero degli affari sociali e della coesione sociale dello Stato sassone per disciplinare le responsabilità ai sensi della legge sulla protezione dalle infezioni e per il rimborso delle spese per le vaccinazioni e altre misure profilattiche Il principio di proporzionalità deve essere rispettato. In tal modo, è possibile richiedere l'assistenza delle autorità di polizia locali per l'esecuzione. Restano impregiudicate le responsabilità per l'applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro secondo l'ordinanza sassone sulla competenza in materia di sicurezza sul lavoro del 6 luglio 2008 (Sächsische Arbeitsschutzzuständigkeitsverordnung del 6 luglio 2008 (SächsGVBl. pag. 416), modificata da ultimo dall'ordinanza dell'8 ottobre 2019 (SächsGVBl. pag. 706).
(2) Un illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 73 (1a) n. 24 della legge sulla protezione dalle infezioni è commesso da chiunque
1. intenzionalmente
a) in contrasto con il § 2, sottoclausola 1, frase 1, è in pubblico con più di due famiglie fino ad un massimo di dieci persone in totale
b) in contrasto con il § 2 comma 1 frase 2, partecipare a un incontro privato, a riunioni, eventi e celebrazioni in casa propria con più di due persone
famiglia fino a un massimo di dieci persone in totale o con più di cinque persone in totale.
c) contrariamente al § 2 comma 2 non rispetta la distanza minima di 1,5 metri,
d) in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, apre, gestisce, esegue, visita o utilizza impianti, stabilimenti o eventi e non vi è alcuna eccezione ai sensi del paragrafo 1, paragrafi 2, 4, 6, 8, 13, 19 o 20, o del paragrafo 2 o 3
2. per negligenza o intenzionalmente
(a) in violazione del paragrafo 3(1)(1)(1)-(5) o (7) o del paragrafo 9(2), prima o seconda frase, e non vi è alcuna eccezione ai sensi del paragrafo 3(1)(3), (5)(c) o (d), (7) o (2) o della terza frase del paragrafo 9(2)
b) in violazione dell'articolo 5, paragrafo 4, prima frase, apre, gestisce o realizza impianti, imprese e offerte senza concetto di igiene o non rispetta il concetto di igiene
c) contrariamente al § 5 comma 4 periodo 3, non indica una persona di contatto locale,
d) in contrasto con il § 5 (4) frase 3, non fa rispettare le restrizioni di contatto, le norme sulla distanza o l'obbligo di indossare una copertura per il naso e la bocca
e) non raccoglie dati personali in contrasto con il § 5 comma 6 e non sussiste alcuna eccezione ai sensi del § 5 comma 6 frase 1, mezza frase 2,
f) contrariamente al § 6, comma 1, impiega una persona senza prova di assunzione o non effettua la notifica ai sensi del § 6, comma 4, o non la effettua in tempo e non sussiste alcuna eccezione ai sensi del § 6, comma 5,
g) in violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, non elabora un piano indipendente per la visita, l'entrata e l'uscita dall'impianto.
§ 11
Entrata in vigore, scadenza
1. Il presente regolamento entra in vigore il 2 novembre 2020. Contemporaneamente cessa l'applicazione dell'ordinanza del 21 ottobre 2020 sulla protezione delle corone sassoni (OPPr. SächsGVBl. pag. 546).
(2) La presente ordinanza scade alla fine del 30 novembre 2020.
Il Ministro di Stato per gli Affari Sociali e la Coesione Sociale
Petra Köpping